CAMPO GIURIDICO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E COLLAUDO DI UN IMPIANTO ELETTRICO.
Il principio è la salvaguardia dell’incolumità della persona.
Secondo il principio giuridico generale del "neminem leadere" , il D.lgs. 81 del 9 agosto 2008 fissa i limiti generali dell’obbligatorietà della sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico negli edifici, il cui campo di applicazione è previsto laddove vi siano lavoratori subordinati o ad essi equiparati, come prevedono gli articoli 80, 82 e 83 del Titolo III, dello stesso.
Il D.M. 37 del 22 gennaio 2008, (ex legge 46/90) estende l'obbligatorietà, anche agli edifici civili adibiti ad unità abitative, ma oltre a questo specifica i limiti entro i quali vi sia obbligatorietà di redazione di un progetto per ottemperare alle prescrizioni Dlgs. 81/08, che attraverso gli articoli 81 e 86, ne ribadisce i limiti giuridici, non ultimo l'aspetto normativo, di seguito trattato, che esclude gli equipaggiamenti elettrici di macchine e apparecchi utilizzatori.
La legge 186 del 1 marzo 1968, con l'articolo 1, vincola per ogni opera l'osservanza al rispetto della regola dell'arte. Regola dell'arte che nel successivo articolo 2 attribuisce inequivocabilmente al Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Viene d'obbligo la considerazione che con l'applicazione delle norme CEI, si soddisfa appieno il rispetto delle leggi sopra descritte .
Per l'esame di un impianto elettrico, sono quindi da considerare i riferimenti normativi previsti per gli ambienti nel senso più ampio e generale , come la CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 1000V.." che definisce vincoli specifici nel coordinamento dimensionale tra condutture e dispositivi di protezione, nel rispetto della funzionalità dell'apparato utilizzatore.