Classificazione ATEX

               GAS - CEI EN 60079-10-1 : 2021-09   Atmosfere esplosive per la presenza di gas o vapori di liquidi infiammabili

               DUST - CEI EN 60079-10-2 : 2016-03   Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili

               CABINE DI VERNICIATURA - UNI EN 16985:2019 Requisiti di sicurezza -

               BATTERIE DI TRAZIONE - CEI EN 62485-3 2016-05 Prescrizioni di sicurezza -

Impianti elettrici

              Progettazione in ambito civile ed industriale

              Progettazione impianti FotoVoltaici

              Relazione analisi rischi contro scariche atmosferiche

              Collaudi per redazione DiRi

              Espletamento pratiche di connessione per impianti FV

CAMPO GIURIDICO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E COLLAUDO DI UN IMPIANTO ELETTRICO.

Il principio è la salvaguardia dell’incolumità della persona.

Secondo il principio giuridico generale del "neminem leadere" , il D.lgs. 81 del 9 agosto 2008 fissa i limiti generali dell’obbligatorietà della sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico negli edifici, il cui campo di applicazione è previsto laddove vi siano lavoratori subordinati o ad essi equiparati, come prevedono gli articoli 80, 82 e 83 del Titolo III, dello stesso.

Il D.M. 37 del 22 gennaio 2008, (ex legge 46/90) estende l'obbligatorietà, anche agli edifici civili adibiti ad unità abitative, ma oltre a questo specifica i limiti entro i quali vi sia obbligatorietà di redazione di un progetto per ottemperare alle prescrizioni Dlgs. 81/08, che attraverso gli articoli 81 e 86, ne ribadisce i limiti giuridici, non ultimo l'aspetto normativo, di seguito trattato, che esclude gli equipaggiamenti elettrici di macchine e apparecchi utilizzatori.

La legge 186 del 1 marzo 1968, con l'articolo 1, vincola per ogni opera l'osservanza al rispetto della regola dell'arte. Regola dell'arte che nel successivo articolo 2 attribuisce inequivocabilmente al Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Viene d'obbligo la considerazione che con l'applicazione delle norme CEI, si soddisfa appieno il rispetto delle leggi sopra descritte .

Per l'esame di un impianto elettrico, sono quindi da considerare i riferimenti normativi previsti per gli ambienti nel senso più ampio e generale , come la CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 1000V.." che definisce vincoli specifici nel coordinamento dimensionale tra condutture e dispositivi di protezione, nel rispetto della funzionalità dell'apparato utilizzatore.

D.Lgs. 81 del 9 agosto 2008

D.M. 37 del 22 gennaio 2008, (ex legge 46/90)

37/08

D.M. 37/08 – Art. 5. Progettazione degli impianti (obbligo)

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, è redatto un progetto.

37/08

D.M. 37/08

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

37/08

a)

Impianti elettrici per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unitá abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;

37/08

b)

Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

37/08

c)

Impianti elettrici destinati agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;

37/08

d)

Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200m³;

37/08

e)

Impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

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Le lampadine a LED: la nuova frontiera dell’illuminazione

Vediamo alcune delle caratteristiche principali delle lampade a LED: Garantiscono un risparmio energetico di quasi il 93% rispetto alle tradizionali lampade ad incandescenza; del 90% rispetto alle lampade alogene e del 66% rispetto a quelle fluorescenti; Durano fino a 50.000 ore (quasi 6 anni se accese 24h/24, ben 35 anni accese 4h al giorno!). Rispetto alla “vita” media di una lampadina a incandescenza (circa 1.500 ore) e di una fluorescente (circa 6.000 ore), la durata di una lampadina a LED è di gran lunga superiore; A differenza di quelle tradizionali non contengono gas nocivi né sostanze tossiche come il mercurio, pertanto non inquinano; Non emettono raggi ultravioletti (dannosi per l’uomo) né raggi infrarossi; Hanno un’emissione di calore ridotta, che raramente supera i 50° C. Questa caratteristica le rende adatte anche su materiali come il legno e la plastica; Non hanno bisogno di “scaldarsi” prima di raggiungere il massimo della luminosità.
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